IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
 
   1.  La regione Emilia-Romagna riconosce e promuove, in armonia con
i principi fissati dallo Statuto regionale e ai sensi  dell'art.  36,
comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, i diritti di cittadinanza
delle donne e degli uomini in ordine:
     a) alla migliore articolazione dei tempi destinati all'attivita'
lavorativa,  alla  cura  delle  persone, alla vita di relazione, alla
crescita culturale e allo svago, per un maggior autogoverno del tempo
di vita personale e sociale;
     b) all'armonizzazione dei tempi della citta' e al  coordinamento
degli orari dei servizi pubblici e privati;
     c)   al   miglioramento   della   fruibilita'  dei  servizi,  in
particolare di quelli destinati alla cura delle  persone  nell'ambito
della solidarieta' sociale;
     d) alla promozione, anche ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera
e),  della  legge  10  aprile  1991, n. 125, delle pari opportunita',
favorendo, anche mediante  una  diversa  organizzazione  del  lavoro,
l'equilibrio  tra  responsabilita'  familiari  e professionali, e una
migliore ripartizione di tali responsabilita' tra i due sessi.