IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La regione Emilia-Romagna riconosce e promuove, in armonia con i principi fissati dallo Statuto regionale e ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, i diritti di cittadinanza delle donne e degli uomini in ordine: a) alla migliore articolazione dei tempi destinati all'attivita' lavorativa, alla cura delle persone, alla vita di relazione, alla crescita culturale e allo svago, per un maggior autogoverno del tempo di vita personale e sociale; b) all'armonizzazione dei tempi della citta' e al coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati; c) al miglioramento della fruibilita' dei servizi, in particolare di quelli destinati alla cura delle persone nell'ambito della solidarieta' sociale; d) alla promozione, anche ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 10 aprile 1991, n. 125, delle pari opportunita', favorendo, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilita' familiari e professionali, e una migliore ripartizione di tali responsabilita' tra i due sessi.